Descrizione | In considerazione della facoltà di condurre ispezioni, prevista dall’art. 5, comma 7, del decreto legislativo n.162/2007, nel quadro dei compiti di cui all’art. 6, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo, l’Agenzia:
1. prosegue nell’effettuare controlli a campione in forma di audit, sopralluoghi ed ispezioni, al fine di monitorare la sicurezza dell’esercizio ferroviario tenendo conto, ove possibile, in fase di programmazione dei controlli stessi, dei dati forniti dalle organizzazioni degli Operatori ferroviari e delle segnalazioni provenienti da altri soggetti istituzionali, gli organi di Polizia Ferroviaria;
2. effettua un analisi degli incidenti ferroviari, individuando le relative problematiche, imponendo agli operatori l’adozione di misure immediate atte ad evitare il ripetersi di eventi analoghi e assicurando, altresì, alle Istituzioni titolari delle indagini (Organismo investigativo, Autorità giudiziaria, Organi di polizia) ogni supporto tecnico richiesto;
3. esamina le raccomandazioni formulate dalla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e, ove ritenuto opportuno, anche tenendo conto dei provvedimenti già presi, fa sì che esse siano attuate e tradotte in misure concrete da parte degli operatori ferroviari;
4. in caso di incidenti o inconvenienti che presentano elementi che possano riguardare anche la sicurezza di altre reti ferroviarie comunitarie, provvede ad effettuare le occorrenti segnalazioni alle competenti autorità nazionali di sicurezza, nonché a veicolare, sul territorio nazionale, analoghe segnalazioni che pervengano da altre autorità nazionali di sicurezza;
5. accerta il completamento, da parte di RFI, della pianificazione degli adeguamenti previsti in esito all’emanazione della direttiva n. 1/dir/2010 del 22 febbraio 2010 e ne monitora la loro realizzazione, evidenziando che, anche durante l’esercizio nel regime transitorio (periodo che intercorre tra l’elaborazione del piano e la sua realizzazione), RFI stessa è soggetta al principio di responsabilità;
6. migliora la qualità degli interventi ispettivi favorendo lo sviluppo delle competenze e l’uniformità dei comportamenti del personale impiegato, anche attraverso una specifica attività di formazione.
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