Con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, successivamente sostituito dal D.M. 6 agosto 2020, è stato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105). Lo stesso decreto prevede (art. 3 comma 4 e seguenti) che il Dipartimento effettui controlli, anche a campione, sull’effettivo possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione, di cambio fascia o di rinnovo.
La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l’immediata cancellazione dall’Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A seguito del controllo ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all’interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni.
Il Dipartimento, accertata l’assenza dei requisiti, procede alla cancellazione degli iscritti dall’Elenco nazionale. Il soggetto cancellato dall’Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l’esclusione, presentare una nuova richiesta motivata di iscrizione. La richiesta non può, in ogni caso, essere presentata prima di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione (Art. 3, comma 5).
Documenti disponibili
Nota metodologica sulla verifica del possesso dei requisiti (aggiornata al 30 settembre 2023)